Le criptovalute sono degli strumenti finanziari, nonché monete digitali generate attraverso un complesso sistema di codici.
Funzionano in maniera autonoma rispetto alle valute tradizionali come euro e dollaro, essendo al di fuori del controllo governativo e dei tradizionali sistemi bancari.
La criptovaluta più anziana (lanciata nel gennaio 2009) e più conosciuta è certamente il Bitcoin, ma attualmente esistono più di mille criptovalute disponibili online.
Quali sono le forme di tassazione criptovalute messe in atto in Italia? Lo indichiamo di seguito.
Guida all'articolo
Le criptovalute sono tassate?
Per quanto concerne la tassazione criptovalute, va precisato che il quadro normativo dell’Italia sul possesso di queste monete digitali è ancora oggi pieno di incertezze.
Cosa succede se un privato acquista, detiene ed eventualmente rivende delle criptovalute? Mancano delle leggi specifiche in materia, quindi bisogna prima di tutto considerare che cosa sono le criptovalute secondo la legge.
In base ad una sentenza del 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia europea, le criptovalute non possono essere assimilate a delle valute legali (come l’euro o il dollaro) ma vanno intese come dei semplici strumenti di pagamento.
Anche la legge italiana afferma qualcosa del genere: nella definizione di “valuta virtuale” presente nella normativa antiriciclaggio (legge 231 del 2007) dice che la valuta virtuale è una rappresentazione digitale di valore, e specifica che non viene emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, e non è collegata necessariamente ad una valuta con corso legale. Per questo motivo, la criptovaluta non può essere intesa come una vera e propria valuta.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate la pensa in maniera diversa, e riferendosi in modo specifico ai Bitcoin ha sottolineato che essi sono assimilabili a delle valute estere.
Anche se il riferimento è specifico per i Bitcoin, il discorso può essere esteso anche alle altre criptovalute esistenti.
Da ciò ne deriva che il privato che ottiene delle plusvalenze (dei guadagni) sulla cessione delle criptovalute, deve pagare le tasse di queste plusvalenze, da intendersi come “redditi diversi”.
Deve farlo nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
- Se i guadagni derivano da contratti a termine;
- Se queste plusvalenze sono state detenute sul proprio conto per oltre 7 giorni, per un controvalore medio che sia superiore a 51.645,69 euro.
L’entità della plusvalenza, secondo il fisco italiano, va calcolata tenuto conto delle quotazioni presenti sulle principali piattaforme online di scambio e conversione.
Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi, il possesso delle criptovalute va dichiarato solo nel caso in cui non siano detenute presso un intermediario che ha residenza in Italia.
Invece, nel caso in cui le criptovalute risultino detenute sui conti (i così detti wallet) tramite piattaforme estere oppure detenuti da un intermediario residente all’estero, è necessario dichiararne il possesso nel “quadro RW” della dichiarazione dei redditi, altrimenti si rischiano sanzioni pesanti.
Come avviene la tassazione degli utili sulle criptovalute
Nel paragrafo precedente, abbiamo sottolineato che per il fisco italiano (l’Agenzia delle Entrate) le criptovalute vanno considerate come valuta estera.
Quindi, anche se non si è tenuti a dichiarare quanti Bitcoin o altre criptovalute si posseggono se detenute presso un intermediario con residenza in Italia, bisogna tuttavia dichiarare tutte le operazioni effettuate con tali criptovalute, proprio come avviene per le valute tradizionali (euro, dollaro…).
Sotto il profilo fiscale, usare delle criptovalute è proprio come usare valute tradizionali. Se una impresa incassa dei Bitcoin e li conserva sul proprio conto (il così detto “wallet”), qualora volesse rivenderle per ottenere una plusvalenza è obbligata a pagare le tasse sulla plusvalenza.
Inoltre, l’impresa è comunque tenuta a pagare l’imposta sulle plusvalenze della criptovaluta durante la chiusura di bilancio.
Il discorso è invece diverso per i privati cittadini. Un cittadino che non svolge un’attività finanziaria per ottenere delle plusvalenze, non deve pagare nessuna tassa anche quando riesce a realizzarle.
Tuttavia, come specificato nel paragrafo precedente, se nel corso di un anno, per un periodo di almeno 7 giorni di fila supera la soglia di possesso di criptovaluta per un controvalore di 51.645,69 euro, il fisco italiano reputa l’attività del privato un’attività di tipo speculativo, e quindi chiede che vengano pagate le tasse sulle eventuali plusvalenze.
A differenza delle imprese, il cittadino privato non è tenuto a fare una chiusura di bilancio.
Quindi, sempre per quanto riguarda il tema della tassazione criptovalute, va precisato che:
- l’impresa può essere tassata quando ottiene delle plusvalenze sulle criptovalutesia nel caso in cui rivende i suoi Bitcoin o le sue altre criptovalute, sia quando la plusvalenza viene rilevata nel corso della chiusura di bilancio.
- Il privato cittadino può invece essere tassato solo se vende la sua quantità di criptovaluta per guadagnarci una plusvalenza.
L’aliquota con la quale si tassano le plusvalenze finanziare è pari al 26%. Le plusvalenze finanziare vanno inserite nella dichiarazione dei redditi, proprio negli spazi riservati alle plusvalenze di attività finanziarie, il “quadro RT”.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 72/E del 2 settembre 2016 ha chiarito di ritenere quanto segue:
- Il Bitcoin è una moneta alternativa rispetto a quella tradizionale. Lo stesso discorso può estendersi anche alle altre criptovalute.
- Le società che operano con l’ausilio dei Bitcoin (anche qui il discorso è identico con le altre criptovalute) possono guadagnare dei soldi o perderli dalle attività di cambio. Questi guadagni o perdite vanno indicati nella chiusura di bilancio.
- In alternativa alla chiusura del bilancio, vanno calcolati guadagni o perdite eventuali e vanno registrate.
- Nel caso dei privati, quando manca la finalità speculativa legata alle criptovalute, i redditi imponibili non vengono rilevati.
- Le attività di acquisto e cessione dei Bitcoin in cambio di euro, sono da ritenersi operazioni di cambio valuta. Quindi per tali operazioni non si paga l’IVA. Lo stesso vale, evidentemente, anche per altri tipi di criptovalute.
Tassazione CFD su criptovalute: come funziona
I CFD rappresentano dei contratti per differenza di tipo finanziario, e non prevedono la consegna del bene al quale si riferiscono.
Sono degli strumenti che consentono di replicare l’andamento di un prodotto che viene quotato nei mercati finanziari, e tra questi prodotti sono incluse le criptovalute.
Quindi, i contratti CFD su criptovalute non prevedono la consegna della criptovaluta.
Infatti, in questo caso lo scambio del bene non avverrà mai: chi compra CFD di criptovaluta non possiede Bitcoin o altri tipi di moneta digitale. Colui che acquista CFD lo fa esclusivamente per ottenere dei ricavi (guadagnare) dalla differenza che c’è tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Tuttavia, anche nel caso di plusvalenze che derivano dalla cessione di CDF di criptovalute si è chiamati a dichiararle in sede di dichiarazione dei redditi, e sono soggette a tassazione.
L’importo di queste plusvalenze va dichiarato nel “quadro RT” della dichiarazione dei redditi, e viene tassato con un’aliquota al 26%.